IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 21 dicembre 1997, n. 454; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1998; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 1998; 
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Oggetto e definizioni 
  1. Con il presente decreto si provvede al riordino della disciplina
per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per
conto di terzi da parte delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere c) ed e), della legge 23 dicembre 1997,  n.  454,  ovvero  da
parte delle aziende speciali o consorzi di cui alla  legge  8  giugno
1990, n. 142. 
  2. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
  a) "professione di autotrasportatore di cose per conto  di  terzi",
l'attivita' di un  soggetto  che  esegue,  mediante  autoveicoli,  il
trasporto di merci per conto di terzi; 
  b) "albo", l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
autotrasporto di cose per conto di terzi istituito con legge 6 giugno
1974, n 298; 
  c)  "comitato   centrale",   "comitato   regionale"   e   "comitato
provinciale" gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata
legge n. 298 del 1974. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'effiacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87 della Costituzione, conferisce al  Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
            - La legge 23  agosto  1988,  n.  400,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  supplemento
          ordinario, reca: "Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". 
           Note all'art. 1: 
            - L'art. 1, comma 2, lettere c)  ed  e)  della  legge  n.
          454/1997 cosi' recita: 
             "2. Ai fini della presente legge si intende: 
              a)-b) (omissis); 
            c) per impresa di  autotrasporto,  la  persona  fisica  o
          giuridica iscritta nel registro delle imprese  o  nell'albo
          delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
          443, che esercita l'attivita' di autotrasporto di cose  per
          conto  di  terzi  e  che   e'   iscritta   all'albo   degli
          autotrasportatori: 
              d) (omissis); 
            e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite
          a norma del libro V, titolo VI,  capo  I  o  del  libro  V,
          titolo X, capo  II,  sezioni  II  e  II  -bis,  del  codice
          civile". 
            - La legge 8 giugno 1990, n.  142,  recante  "Ordinamento
          delle  autonomie  locali",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1990. 
            - La legge 6 giugno 1974, n. 298,  recante:  "Istituzione
          dell'albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto di terzi, disciplina degli autotrasporti  di  cose  e
          istituzione di un sistema  di  tariffe  a  forcella  per  i
          trasporti di merci su strada" e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1994. 
            - Gli articoli 3, 4 e 5 della  legge  n.  298/1974  cosi'
          recitano: 
            "Art. 3 (Comitato centrale). - Il  comitato  centrale  e'
          composto: 
            a)  da  un  consigliere  di  Stato  con  la  funzione  di
          presidente; 
            b) da quattro rappresentanti del Ministero dei  trasporti
          e dell'aviazione civile; da un rappresentante per  ciascuno
          dei  Ministeri  dell'industria,  commercio  e  artigianato,
          delle  partecipazioni   statali   del   commercio   estero,
          dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori 
          pubblici, delle finanze e del tesoro; 
            c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in
          rappresentanza di  quelle  a  statuto  speciale  e  tre  in
          rappresentanza, rispettivamente, delle regioni  dell'Italia
          centrale, meridionale e settentrionale. Le modalita' per la
          designazione dovranno essere f issate  dal  regolamento  di
          esecuzione della presente legge; 
            d) da dodici rappresentanti delle associazioni  nazionali
          piu'     rappresentative     della     categoria      degli
          autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' delle
          associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e
          tutela   del    movimento    cooperativo,    giuridicamente
          riconosciute dal Ministero del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, ai sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          e successive modificazioni. 
            I componenti dei comitato sono nominati con  decreto  del
          Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le 
          nomine avvengono su designazione: 
            del presidente del Consiglio di Stato per  il  componente
          di cui alla lettera a); 
            dei rispettivi Ministri per  i  componenti  di  cui  alla
          lettera b); 
            delle rispettive associazioni nazionali per i 
          componenti ai cui alla lettera d). 
            Dei quattro rappresentanti del Ministero  dei  trasporti,
          due sono scelti tra  funzionari  della  Direzione  generale
          della motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione
          e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio
          presso la Direzione  generale  del  coordinamento  e  degli
          affari generali. 
            Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i  requisiti
          della rappresentativita' delle associazioni nazionali  agli
          effetti delle designazioni  di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente articolo e alla lettera f) del successivo art. 4. 
            Il  comitato  elegge,  fra   i   suoi   componenti,   due
          vicepresidenti,  di   cui   almeno   uno   scelto   tra   i
          rappresentanti indicati nella lettera d). 
            I componenti  del  comitato  centrale  durano  in  carica
          cinque anni  e  possono  essere  confermati  per  una  sola
          volta". 
            "Art. 4 (Comitati provinciali). - Ogni comitato 
          provinciale e' composto: 
            a) dal presidente della camera di  commercio,  industria,
          artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede  il
          comitato, con funzioni di presidente; 
            b)   dal   funzionario   preposto    all'ufficio    della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  del
          capoluogo in cui ha  sede  il  comitato,  con  funzioni  di
          vicepresidente; 
            c) da un funzionario della prefettura  del  capoluogo  in
          cui ha sede il comitato. 
               d) da un funzionario dell'intendenza di finanza; 
            e) da  due  rappresentanti  della  camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura del capoluogo  in  cui
          ha sede il comitato; 
            f)  da  sei  rappresentanti  delle  associazioni   locali
          aderenti alle associazioni nazionali di cui  al  precedente
          art. 3; 
               g) da un esperto. 
            I componenti del comitato provinciale sono  nominati  con
          decreto del Ministro dei  trasporti;  quelli  di  cui  alle
          lettere c) d), e), f) e g) durano in carica cinque  anni  e
          possono essere confermati per una sola volta. 
             Le nomine avvengono su designazione: 
             del prefetto, per il componente di cui alla lettera c); 
            della  giunta  della  camera  di  commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura, per i  componenti  di  cui  alla
          lettera e); 
            delle associazioni locali per i componenti  di  cui  alla
          lettera f); 
            della giunta provinciale per il componente  di  cui  alla
          lettera g); 
            Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, 
          scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f)". 
            "Art. 5 (Comitati regionali). - Ogni  comitato  regionale
          e' composto dall'assessore ai trasporti della regione,  che
          lo presiede, dai vicepresidenti dei comitati provinciali  e
          dal direttore dell'ufficio periferico della  motorizzazione
          civile e dei trasporti in concessione di cui al  precedente
          art. 2, lettera c). 
            Il comitato regionale elegge  un  vicepresidente,  scelto
          tra i vicepresidenti dei comitati provinciali 
          di cui all'ultimo comma dell'articolo 4".